AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", introduce le seguenti novità:

  • viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che gli accreditamenti delle strutture cliniche.

  • viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

  • si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso della P.A., salvo i casi in cui lalegge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

  • viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti ed informazioni che detengono e che , per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

  • si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare una apposita sezione <<Amministrazione trasparente>> nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

  • viene disciplinato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.